La nostra ODV

STATUTO VIGENTE:

CONVERSANDO – Organizzazione di Volontariato (ODV)

 

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)
1.1 – È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o C.t.s.), una associazione
avente la seguente denominazione: CONVERSANDO – ODV, da ora in avanti
denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze Via V. Chiarugi n.
15 e con durata illimitata.
1.2 – L’associazione potrà fregiarsi, in aggiunta o in alternativa, dell’acronimo ETS
dalla data di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
1.3 – La sede può essere trasferita, purché sempre nel Comune di Firenze, con
semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 2 – (Scopo, finalità e attività)
2.1 – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o
più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo
settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale
con finalità educativa. In tale ottica, infatti, l’associazione si occupa fino dalla sua
costituzione di:
– diffondere informazione approfondita sulle problematiche arrecate alla
persona dai Disturbi del Comportamento alimentare (anoressia, bulimia, etc.);
– dare sostegno ai familiari delle persone affette dai disturbi;
– fare da collegamento fra i suddetti familiari e le strutture sanitarie pubbliche
e private.
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
2.2 – Nell’ottica dei punti h) e i) l’associazione partecipa con i propri soci a convegni ed
incontri di studio dove vengono trattate le problematiche dei disturbi alimentari e può
organizzare appositi convegni scientifici.
2.3 – L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro
individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
2.4 – L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore,
anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e
contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2.5 – L’Associazione è laica ed apolitica, senza fini di lucro ed è retta e regolata dalle
norme del Codice civile e dalle norme del Codice del C.t.s. oltre a quelle del presente
statuto.
ART. 3 – (Ammissione e numero degli associati)
3.1 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla Legge.
3.2 – Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalit�
della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro attività di
volontariato, con le loro competenze e conoscenze.
3.3 – Chi intende essere ammesso come associato, e che abbia l’età minima di 18 anni,
dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, o altro mezzo
di comunicazione, da considerarsi valido per qualsiasi notifica di
comunicazione da parte dell’associazione ivi compresa la convocazione delle
assemblee;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi.
3.4 – Il Consiglio direttivo delibera, entro giorni trenta dalla presentazione della
richiesta, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalit�
perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3.5 – La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
3.6 – L’iscrizione decorre dalla data di delibera dei Consiglio direttivo.
3.7 – Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Qualora la domanda di
ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della prima convocazione utile.
3.8 – Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi
previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 – (Categorie di associati)
4.1 – Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci
Ordinari, Soci Onorari.
a) Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione.
b) Sono Soci Ordinari coloro che partecipano alla vita dell’associazione e,
condividendone le finalità, chiedono di essere ammessi.
d) Sono Soci Onorari le persone fisiche di indubbie capacità scientifiche e culturali,
nominati direttamente dal Consiglio Direttivo.
ART. 5 – (Diritti e obblighi degli associati)
5.1 – Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci e consultare i libri associativi;
5.2 – Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere l’attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 6 – (Perdita della qualifica di associato)
6.1 – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e decadenza.
6.2 – L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli
eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi o non si
provvede al pagamento della quota sociale deliberata, oppure arreca danni materiali o
morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione
mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
6.3 – L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere
dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio
direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato.
6.4 – La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
6.5 – I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
6.6 – Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili
e trasmissibili.
6.7 – Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non
hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 – (Organi)
7.1 – Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente se nominato;
– il Tesoriere se nominato;
– il Segretario se nominato;
– l’Organo di controllo o il Revisore legale dei conti se nominati;
– il Comitato scientifico se nominato.
7.2 – I componenti degli organi associativi, escluso l’organo di controllo o il revisore,
non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 – (Assemblea)
8.1 – Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno dieci
giorni, nel libro degli associati.
8.2 – Ciascun associato ha diritto ad un voto.
8.3 – Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato
può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere rilasciata
delega ai componenti del Consiglio direttivo a norma del comma 5 dell’art. 2372 del
Codice civile.
8.4 – La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del
giorno, spedita per posta ordinaria almeno otto giorni prima della data fissata per
l’Assemblea o, entro lo stesso termine, inviata all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dall’associato.
8.5 – In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
8.6 – L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Firenze.
8.7 – La convocazione deve avvenire da parte del presidente o del consiglio direttivo
con firma, in questo ultimo caso, del vicepresidente o di un consigliere.
8.8 – L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio.
8.9 – L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando il presidente o il consiglio
direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un
decimo degli associati.
8.10 – L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
8.11 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
8.12 – L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.
8.13 – Per modificare lo Statuto occorre la presenza, anche su delega, di almeno tre
quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8.14 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – (Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)
9.1 – In alternativa alle deliberazioni assembleari le decisioni dei soci possono essere
adottate, su decisione del Consiglio direttivo, mediante consultazione scritta ovvero
sulla base del consenso espresso per iscritto.
9.2 – La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per
iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata
informazione.
9.3 – La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione,
da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
9.4 – Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o
nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
Art. 10 – (Svolgimento dell’assemblea)
10.1 – L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua
assenza dal vice presidente, se nominato. In mancanza di entrambi, l’assemblea è
presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa;
10.2 – L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, due
scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea controllare e verificare la regolarità delle deleghe e
la legittimazione degli associati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di
voto
10.3 – L’assemblea dei soci può svolgersi, anche in più luoghi, audio e/o video
collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi
verbali:
– che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se
nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
– che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
– che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura
dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta
la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario se nominato.
10.4 – In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere
predisposto il foglio delle presenze.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
11.1 – L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo, nominato
dall’assemblea ordinaria degli associati, composto da un numero di consiglieri
variabile da tre a nove membri.
11.2 – Spetta all’assemblea ordinaria la determinazione del numero dei membri
componenti il consiglio direttivo.
11.3 – Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art.
2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
11.4 – Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, o per il minor periodo stabilito
dall’Assemblea dei Soci, ed i suoi membri possono essere rieletti.
11.5 – I componenti del Consiglio direttivo svolgono il loro compito gratuitamente ed
hanno diritto soltanto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per lo
svolgimento del mandato.
11.6 – In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato,
il consiglio direttivo provvederà a convocare l’assemblea degli associati per la loro
sostituzione.
11.7 – Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa per qualsiasi causa
dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata senza indugio
da uno dei consiglieri rimasti per procedere alla elezione dell’intero nuovo consiglio.
11.8 – Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi
motivi, revocato con motivazione.
11.9 – Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza
dei componenti.
11.10 – Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11.11 – I Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono
chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle
informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è
attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o
congiuntamente.
11.12 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto
le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 12 – (Poteri del Consiglio direttivo)
12.1 – Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia
per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi
associativi.
12.2 – In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la
programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
12.3 – Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione.
In, particolare il consiglio direttivo ha il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle
sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del
caso;
deliberare sull’adesione o partecipazione dell’associazione ad Enti e Istituzioni
pubbliche e private, di interesse diretto per l’attività dell’Associazione,
deliberare sull’acquisto e sulla trasformazione di beni immobili, sulla loro eventuale
alienazione o sulla locazione in tutto o in parte, sull’accettazione di donazioni o lasciti
di qualsiasi genere – se tali operazioni sono possibili giuridicamente.
12.4 – Sono inoltre riconosciute al consiglio direttivo tutte le maggiori facoltà richieste
per il raggiungimento del fine statutario, tra cui quelli di assumere personale di
concetto o per mansioni esecutive, di valersi dell’opera di esperti, di concludere
contratti per l’approvvigionamenti di beni e servizi, di avvalersi dei servizi di terzi, e di
stabilire stipendi, salari e compensi.
12.5 – Pertanto, il consiglio direttivo deciderà sulla gestione dei fondi per il
raggiungimento degli scopi dell’associazione e potrà anche, in relazione a
ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi e per determinate categorie di atti.
12.6 – Spetta al Consiglio Direttivo, se non vi ha provveduto l’Assemblea dei Soci:
– nominare il presidente,
– nominare il vicepresidente, se previsto,
– nominare il tesoriere,
– nominare il segretario,
– determinare il programma dell’Associazione,
– promuovere iniziative ed incontri,
– realizzare attività anche commerciali direttamente connesse con le finalità
istituzionali,
– stabilire l’ammontare e le modalità di pagamento delle quote e dei contributi
associativi,
– nominare Comitati, Commissioni e Gruppi di Studio che affianchino il
Consiglio con compiti integrativi nello svolgimento delle attività e nella ricerca
delle soluzioni dei vari problemi, stabilire e delegare i poteri di firma.
12.7 – Le delibere che prevedano un impegno di spesa pari o superiore a euro
10.000,00 (diecimila/00), anche se da sostenersi in più anni, devono essere approvate
dai due terzi dei consiglieri, salvo il caso in cui le relative operazioni e gli stessi poteri
non siano oggetto di delega.
12.8 – È necessario il consenso di tutti i consiglieri per il compimento dei seguenti atti,
salvo che gli stessi non siano oggetto di delega:
acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili;
stipulazione di contratti di locazione di immobili di proprietà dell’associazione per
durata superiore a nove anni;
assunzione di mutui passivi e/o concessione di mutui attivi;
concessione di ipoteca su immobili di proprietà dell’associazione;
prestazione di garanzie fideiussorie e/o reali, attive o passive;
operazioni bancarie allo scoperto, quando per effetto di tali operazioni il suo
ammontare diventi di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
proposizione di azioni giudiziarie conservative quali sequestri di urgenza, esecutive e di
qualsivoglia natura, nessuna eccettuata od esclusa; la resistenza in giudizio; la
proposizione di domande riconvenzionali; la presentazione di appelli o ricorsi in
qualunque fase di giudizio, anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e in sede
di rinvio, resistere a domande giudiziali proposte contro l’associazione nonché a
procedimenti cautelativi, di urgenza ed esecutivi proposti contro l’associazione
medesima in qualunque fase di giudizio, formulando domande riconvenzionali;
proposizione di ricorsi amministrativi e fiscali senza limitazione alcuna ivi
compresi i ricorsi straordinari al Capo dello Stato; la proposizione di azioni e
opposizioni in procedure amministrative e fiscali in qualunque stato e grado di
giudizio;
rilasciare mandati a legali per la difesa dell’associazione eleggendo domicilio presso di
loro;
conciliare e transigere stragiudizialmente e giudizialmente in ogni stato e grado del
giudizio ogni e qualsiasi vertenza inerente all’associazione medesima ed in particolare
le controversie di lavoro e qualsiasi controversia in materia di previdenza e di
assistenza obbligatoria e ciò ai sensi dell’art. 420 cod. proc. civ. modificato dall’art. 1
della Legge 11 agosto 1973 n. 533, nonché di rilasciare, procure e conciliare e
transigere come sopra;
transigere senza eccezione alcuna, ed autorizzare e compiere qualsiasi operazione
tanto attiva che passiva presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Dogana, delle
Direzioni Regionali delle Entrate, delle Tesorerie Provinciali dello. Stato, dei
Concessionari del Servizio Centrale della Riscossione, della Cassa Depositi e Prestiti,
presso gli uffici dell’Amministrazione dello Stato e presso ogni altro ufficio pubblico o
privato rilasciando inoltre quietanze liberatorie e discarichi;
rappresentare l’associazione in operazioni, trattative, vertenze di carattere tributario e
fiscale davanti, ai competenti organi ed addivenire, se nel caso, a concordati e
componimenti;
rappresentare ed obbligare l’associazione in operazioni e trattative di qualunque
genere con le Amministrazioni dello Stato (compresa l’Amministrazione delle Ferrovie),
con le Amministrazioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con altre società e
privati per gli affari inerenti alla attività ed agli scopi associative;
procedere alle assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale e prendere tutte le
determinazioni e disposizioni relative al trattamento economico dello stesso personale;
richiedere finanziamenti ed aperture di credito anche allo scoperto e compiere tutte le
relative operazioni, quando il loro importo sia superiore a euro 25.000,00
(venticinquemila/00);
compiere qualsiasi operazione bancaria e finanziaria che comporti
l’emissione di assegni o altre operazioni di prelevamento di importo superiore a euro.
10.000,00 (diecimila/00);
stipulare contratti di acquisto e vendita di beni mobili (compresi
autoveicoli) e di tutto quanto necessario alla ordinaria gestione
dell’associazione, qualora l’importo di ciascuna operazione sia di ammontare superiore
a euro 10.000,00 (diecimila/00);
incassare e ritirare da privati e da Amministrazioni Pubbliche, presso le Direzioni
Regionali delle Entrate, la Cassa Depositi e Prestiti ed i Concessionari del Servizio
Centrale della Riscossione, somme e valori a qualunque titolo, spettanti
all’associazione, ivi compresi i depositi a cauzione rilasciando liberatorie quietanze, se
di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
incassare somme pagate da terzi, rilasciandone le relative quietanze e discarichi, ciò
anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti,
della Direzione Generale del Tesoro, delle Direzioni Regionali delle Entrate, delle
Tesorerie Provinciali dello Stato, dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri
Enti Pubblici, se di importo superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
emettere e girare assegni circolari, se di importo unitario superiore a euro 10.000,00
(diecimila/00);
riscuotere o quietanzare vaglia o mandati postali e telegrafici e assegni bancari, se di
importo unitario, superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00);
trarre e girare cambiali tratte e girare pagherò cambiari emessi o girati a favore
dell’associazione, da parte di terzi, se di importo unitario superiore a euro 10.000,00
(diecimila/00);
negoziare ricevute bancarie e scontare effetti, se di importo unitario superiore a euro
10.000,00 (diecimila/00);
rilasciare procure e mandati di qualsiasi natura relativi agli oggetti qui sopraelencati;
creare sedi secondarie o uffici fuori del territorio dei Comune di Firenze;
redigere il bilancio consuntivo e preventivo e gli eventuali altri documenti ed allegati
che fossero richiesti dalla legge o dallo statuto.
12.9 – Nel caso in cui il compimento di un atto, per il quale è richiesto il preventivo
consenso di tutti i consiglieri, sia necessario ed urgente per evitare un danno
patrimoniale, finanziario o di qualsiasi altra natura all’associazione, sia effettuato da
un solo consigliere munito dei necessari poteri rappresentativi prima dì acquisire il
consenso degli altri consiglieri, il consigliere operante potrà richiedere la successiva
ratifica del proprio atto di amministrazione agli altri consiglieri, con effetto di liberare
l’organo amministratore da qualsiasi responsabilità per mala gestio nei confronti della
compagine associativa.
12.10 – Qualora il consiglio direttivo non ratifichi l’operato del consigliere operante,
quest’ultimo assumerà in proprio le obbligazioni nascenti dall’atto od operazione da lui
effettuata in nome dell’associazione, liberando da qualsiasi obbligazione l’ente
medesimo.
Art. 13 – (Convocazione del consiglio direttivo)
13.1 – Il consiglio direttivo è convocato mediante avviso inviato per posta elettronica o
spedito a mezzo lettera semplice a tutti i consiglieri nonché all’Organo di controllo o al
Revisore legale dei conti ove nominati.
13.2 – L’avviso di convocazione dovrà essere inviato con preavviso di almeno cinque
giorni antecedenti quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di
preavviso può essere ridotto a tre giorni.
13.3 – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga
necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo
dei consiglieri o dall’Organo di controllo se esistente.
13.4 – Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti alla
riunione. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente. I verbali e le delibere
del Consiglio dovranno essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal
segretario.
13.5 – Non è ammessa la rappresentanza di consiglieri assenti alla riunione.
Art. 14 – (Riunioni del consiglio direttivo)
14.1 – Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
14.2 – Le riunioni del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi se nominati.
14.3 – Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o
videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se
nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
14.4 – Le decisioni del consiglio direttivo possono essere adottate mediante
consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
14.,5 – La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso
per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun
amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.
14.6 – La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da
parte della maggioranza degli amministratori.
14.7 – Il procedimento deve concludersi entro sette (7) giorni dal suo inizio o nel
diverso termine indicato nel testo della decisione.
ART. 15 – (Presidente)
15.1 – Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
15.2 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea o dal Consiglio, se l’assemblea non vi ha
provveduto, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
15.3 – Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
15.4 – Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Consiglio direttivo, il
Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
15.5 – Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
15.6 – I suoi compiti sono:
controllare l’esecuzione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo;
valutare le proposte da sottoporre al consiglio e adottare i provvedimenti d’urgenza
salvo riferirne al consiglio;
firmare gli atti dell’associazione;
convocare l’assemblea su richiesta;
presentare i rendiconti all’assemblea previa relazione del consiglio.
15.7 – Il presidente può comunque conferire procure speciali per singoli atti o categorie
di atti ad altri membri del consiglio direttivo.
15.8 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del
consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
15.9 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono
svolte dal componente del comitato più anziano di età.
ART. 16 – (Vicepresidente)
16.1 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
16.2 – La sua carica dura per il periodo stabilito dall’assemblea ordinaria degli
associati ed è rinnovabile.
ART. 17 – (Tesoriere)
17.1 – Il tesoriere provvede alla gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere
somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanza, di provvedere ad operazioni
bancarie attive e passive, sempre nei limiti previsti dall’art. 18).
17.2 – La sua carica dura per il periodo stabilito dall’assemblea ordinaria degli
associati ed è rinnovabile.
ART. 18 – (Segretario)
18.1 – Il segretario organizza le riunioni del consiglio e dell’assemblea, redigendone i
relativi verbali; è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal
presidente, coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli
atti ufficiali dell’associazione.
18.2 – Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni, amministrative inerenti
alla gestione corrente dell’associazione. Compila e tiene aggiornati i libri sociali,
provvede, alla corrispondenza sovrintende alle attività amministrative ed economiche
dell’associazione.
18.3 – La sua carica dura per il periodo stabilito dall’assemblea ordinaria degli
associati ed è rinnovabile.
ART. 19 – (Organo di controllo)
19.1 – L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge.
19.2 – I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice
civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del
Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti
da almeno uno dei componenti.
19.3 – L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia
nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un
suo componente, o il revisore unico, sia un revisore legale iscritto nell’apposito
registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
19.4 – I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.

ART. 20 – (Revisione legale dei conti)
20.1 – Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, o su delibera dell’Assemblea degli
Associati, deve essere nominato un Revisore legale dei conti iscritto nell’apposito
registro.
ART. 21 – (Comitato scientifico)
21.1 – Il comitato scientifico è composto da un numero di membri variabile secondo
quanto stabilirà il consiglio direttivo al momento della nomina. La sua nomina è
facoltativa.
21.2 – È composto da persone, scelte dal consiglio direttivo, di qualsiasi nazionalità,
particolarmente esperte e competenti nei campi dello scibile.
21.3 – Il comitato scientifico dura in carica per lo stesso periodo di durata del consiglio
direttivo ed è rieleggibile.
21.4 – Il comitato elegge al suo interno il presidente ed eventualmente nomina un
segretario.
21.5 – Il comitato scientifico si riunisce tutte le volte che il consiglio direttivo, il
presidente del comitato o almeno la metà più uno dei componenti il comitato ne
facciano richiesta. In ogni caso, alle riunioni del comitato dovrà partecipare, senza
alcun potere decisionale ma soltanto di orientamento, il presidente del consiglio
direttivo o un suo delegato.
ART. 22 – (Quota sociale)
22.1 – La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale;
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
22.2 – I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività
dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ART. 23 – (Patrimonio)
23.1 – Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi ed altre entrate comunque denominate ed a tal fine destinate – è utilizzato
per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 24 – (Divieto di distribuzione degli utili)
24.1 – L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 25 – (Risorse economiche)
25.1 – L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo
funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote
associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari a tal fine
destinati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle
attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo
settore.
25.2 – Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 26 – (Bilancio di esercizio)
26.1 – L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal
primo gennaio di ogni anno.
26.2 – Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato
presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
26.3 – Indipendentemente dalla redazione del Bilancio, per ogni attività occasionale di
raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a
mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.
26.4 – L’Associazione avrà cura di rispettare gli adempimenti di legge per il caso che i
ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero tali da imporle
particolari obblighi di informativa, pubblicazione, vigilanza e controllo.
26.5 – La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all’art. 6 del C.t.s. deve
risultare dai documenti di bilancio.
ART. 27 – (Libri)
27.1 – L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio
direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura
dello stesso organo;
– il libro del Revisore legale dei conti tenuto a cura del medesimo organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
27.2 – Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone
richiesta scritta, trasmessa con qualsiasi mezzo, al Consiglio direttivo con un
preavviso i giorni sette.
ART. 28 – (Volontari)
28.1 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
28.2 – La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
28.3 – L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
beneficiari.
28.4 – Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e
alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
28.5 – Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
28.6 – La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
l’associazione.
28.7 – L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
ART. 29 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
29.1 – In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del
Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
29.2 – L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti
tra i propri associati.
29.3 – Il liquidatore, o i liquidatori, dovrà provvedere a dare esecuzione e
completamento alla sua attività liquidatoria entro il termine di 180 (centoottanta)
giorni dalla sua nomina, salvo il caso di proroghe riconosciute e deliberate
dall’assemblea in conseguenza delle particolari difficoltà incontrate nello svolgimento
del proprio incarico.
ART. 30 – (Rinvio)
30.1 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in
quanto compatibile, dal Codice civile.
Il presidente legale rappresentante
Silverio Spitaleri
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117
e successive modificazioni

firmato